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Studio Legale Merlini e Associati | Danni causati da fauna selvatica: quale tutela per il cittadino?
Come può un automobilista tutelarsi in caso di incidente stradale causato da fauna selvatica? Lo vediamo in questo articolo
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Danni causati da fauna selvatica: quale tutela per il cittadino?

Danni causati da fauna selvatica: quale tutela per il cittadino?

Danni causati da fauna selvatica: quale tutela per il cittadino?

In materia di tutela del cittadino per danni causati da fauna selvatica gli approdi della giurisprudenza marchigiana sono altalenanti.

L’entroterra marchigiano è caratterizzato dalla presenza di numerose vie di comunicazione stradale esposte al pericolo di attraversamento di animali selvatici.

Qualora di notte ci si trovasse a transitare su una di queste strade in assenza di adeguata illuminazione e di segnali di pericolo, vi è il rischio che l’automobilista incorra nell’incontro ravvicinato con un capriolo o un cinghiale.
Questi incontri, purtroppo, raramente sono positivi, assicurando spesso all’automobilista un viaggio di solo andata verso l’autodemolizione.

Come tutelarsi in caso di incidente stradale causato da fauna selvatica

Cosa afferma la giurisprudenza al riguardo?
In primis, è necessario inquadrare il tipo di illecito: il danno in esame rientra tra quelli di cui all’art. 2052 c.c., illecito che pone in capo al proprietario dell’animale la responsabilità per i danni cagionati dallo stesso sotto la propria custodia.

Secondo quanto sancito dall’art. 1 della L. n. 157/1992, la fauna selvatica rientra tra il patrimonio indisponibile dello Stato. Nello specifico, trattasi di una responsabilità che ricade in capo alla Regione, così come confermato da una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 7969/2020).

Da ciò si deduce che, in caso di danni a cose e/o persone cagionati dall’inatteso passaggio di animali selvatici sulla carreggiata, se si intende richiedere il risarcimento dei danni patiti, è necessario citare in giudizio la Regione, nel nostro caso la Regione Marche.

Interpretazione delle norme
Il problema risiede nell’interpretazione delle norme appena menzionate, poiché i giudici forniscono una lettura diversa dei presupposti in virtù dei quali ritenere la Regione responsabile dei danni causati da fauna selvatica, generando confusione.

Due recenti pronunce: il Tribunale di Macerata e la Corte d’Appello di Ancona
Ne sono esempio emblematico le due recenti pronunce in cui l’Avv. Renzo Merlini ha assunto la difesa di clienti rimasti coinvolti in incidenti causati da animali selvatici, che hanno provocato notevoli danni alle vetture degli assistiti.

Pronuncia 1: cosa dice il Tribunale di Macerata?
Da una parte, il Tribunale di Macerata, ritiene che la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’avvenuto impatto tra la fauna e il veicolo non siano di per sé sufficienti a fondare la responsabilità in capo alla Regione.

Secondo questo orientamento, il danneggiato è tenuto a provare che l’Ente abbia assunto una condotta colposa da cui è derivato il prodursi dell’evento lesivo, nello specifico di non aver predisposto “dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali” quando – secondo l’art. 84, comma 2 del Regolamento Esecutivo del Codice della Strada – “esiste una reale situazione di pericolo sulla strada non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza”.

In parole povere, il Tribunale di Macerata asserisce che non si può pretendere dalla Regione che:

  • tutto il perimetro boschivo sia recintato anche se abitualmente popolato da animali selvatici; in ogni tratto stradale vi siano cartelli
  • vi sia illuminazione continua su tutto il percorso

Oltre a ciò, il Giudice ritiene necessario provare che vi siano stati precedenti incidenti sul tratto stradale in esame, causati da un numero eccessivo di esemplari selvatici presenti nella zona.

Pronuncia 2: cosa dice la Corte d’Appello di Ancona?
Di diverso avviso è invece la Corte d’Appello di Ancona, che sostiene che la responsabilità della Regione Marche sia di natura oggettiva (secondo quanto sancito all’art. 2052 c.c) e prescinde, pertanto, da dolo o colpa.

Ciò implica che, indipendentemente dalle precauzioni prese dall’Ente che ha la custodia dell’animale, lo stesso è comunque oggettivamente responsabile dei danni cagionati dalla fauna posta sotto la propria supervisione.

La responsabilità viene addebitata alla Regione Marche quale Organo a cui spettano “le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi per la tutela e la gestione della fauna selvatica” (la sentenza riprende la pronuncia Cass. civ., Sez. III, n. 8385 del 29.04.2020).

In questo caso è stata dichiarata legittimata passiva anche l’ANAS in qualità di ente gestore della rete stradale e, conseguentemente, titolare del potere di custodia della rete viaria secondo quanto dispone l’art. 2051 c.c.

Per quanto concerne l’onere della prova che ricade sull’automobilista danneggiato, la Corte d’Appello di Ancona afferma che sia sufficiente che quest’ultimo provi la sussistenza del nesso di causalità tra lo scontro con l’animale e il conseguente danno, che nel caso di specie viene puntualmente riportato e confermato dalle testimonianze fornite dall’agente di Polizia Stradale intervenuto in loco e dal titolare
della carrozzeria ove venivano effettuate le riparazioni.

Sulla scorta delle osservazioni effettuate, la Corte d’Appello evidenzia che gli Enti su cui ricade l’onere di custodia possono esser dichiarati esenti solo nel caso in cui provino la sussistenza del caso fortuito, vale a dire l’imprevedibilità del comportamento dell’animale, che nel caso in esame non è stata fornita dalla Regione. Inoltre, il tratto stradale dove si verificava il sinistro mancava di illuminazione e di cartelli che indicassero il pericolo di attraverso degli animali.

A ciò si aggiunga che la condotta del soggetto danneggiato viene valutata positivamente dai giudici in quanto adeguata alle circostanze del caso: in definitiva, il cliente, non avrebbe potuto far nulla per evitare l’impatto con la fauna.

Sulla base di questa interpretazione – che rispecchia l’orientamento maggioritario in giurisprudenza – il conducente che vede danneggiata la propria autovettura deve limitarsi a provare che l’animale rientra tra quelli posti sotto la supervisione della Regione e che l’evento dannoso è stato provocato dal comportamento assunto dalla fauna (sussistenza del nesso di causalità tra condotta dell’animale ed evento lesivo).

In sintesi
Dunque, mentre il Tribunale di Macerata è restio a riconoscere la responsabilità oggettiva in capo alla Regione Marche, la Corte d’Appello di Ancona, invece, fornisce un’interpretazione della norma molto più favorevole per l’automobilista.

Come si esce da questa situazione di stallo?
In casi di questo genere bisogna far riferimento a quello che si è sedimentato come orientamento maggioritario in giurisprudenza, maggiormente favorevole per gli automobilisti, a cui aderiscono le giurisdizioni superiori (da ultimo Cass. civ., VI Sezione, n. 41429 del 23.12.2021).

Sulla base di ciò, in riferimento ai sinistri che vedono coinvolti animali selvatici, anche qualora il Tribunale o il Giudice di Pace, in 1° grado, non riconoscesse alcun risarcimento in capo all’automobilista, si potrà proporre ricorso avverso la sentenza emessa e, considerato l’orientamento maggioritario assunto dalla Corta di Appello di Ancona e dalla Cassazione sul punto, vi sono buone possibilità di vincere la causa e vedersi risarciti dalla Regione.

Lo Studio Legale Merlini e Associati si rende disponibile a fornire specifiche consulenze in materia di sinistri che vedono coinvolti animali selvatici.