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Studio Legale Merlini e Associati | Il piano del consumatore: lotta al sovraindebitamento del soggetto non fallibile
Il piano del consumatore porta una serie di vantaggi a chi ha contratto dei debiti. Vediamo cos'è, come funziona e come ottenerlo
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Il piano del consumatore: lotta al sovraindebitamento del soggetto non fallibile

vantaggi piano del consumatore

Il piano del consumatore: lotta al sovraindebitamento del soggetto non fallibile

Il piano del consumatore: cos’è e quali vantaggi comporta?

Si tratta di una delle tre soluzioni previste dalla L. n. 3/2012 per comporre la crisi delle persone fisiche che hanno contratto dei debiti per ragioni diverse dall’attività imprenditoriale, come ad esempio il mutuo per la prima casa, finanziamenti per l’acquisto di un’auto oppure una fideiussione a favore di un’azienda non propria.

Questo strumento risulta vantaggioso sotto 3 diversi punti di vista:

  • primo fra questi, quello di non essere subordinato al consenso dei creditori, ma piuttosto ad una valutazione nel merito del giudice;
  • secondariamente si pone come obiettivo la totale esdebitazione del consumatore, ovvero l’estinzione e la cancellazione di tutti i suoi debiti;
  • da ultimo, ma non per importanza, il piano del consumatore rappresenta un efficace strumento volto a sospendere, temporaneamente o definitivamente, le procedure esecutive, nello specifico il pignoramento immobiliare.
    Questa procedura, oltre ad evitare la vendita all’asta che svilirebbe il valore del bene, ha una tempistica più lunga che potrebbe permettere al debitore di trovare, nelle more dei tempi, una soluzione alternativa per risanare la propria situazione debitoria.

Come accedere al piano del consumatore

Per poter accedere al piano è necessario innanzitutto che il debitore sia un consumatore ovvero, ai sensi dell’art 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, una “persona fisica che ha assunto l’obbligazione esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Secondariamente non deve aver subito un provvedimento di diniego o di risoluzione di un precedente piano oppure aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a uno degli strumenti previsti dalla predetta legge.

La proposta deve essere presentata alla sezione fallimentare del Tribunale di residenza del debitore, unitamente alla relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi presente in quasi tutti i Tribunali) attestante la cd. fattibilità.

Il giudice, valutata la meritevolezza e la convenienza della proposta, emetterà un decreto con cui fisserà un’udienza e con cui, contestualmente, disporrà sia l’impossibilità di avviare nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (!!), sino alla definitività del provvedimento di omologazione del piano.

Infatti, entro 6 mesi dal deposito, il giudice dovrà determinarsi in relazione a tale proposta e, in caso di accoglimento, il debitore si dovrà impegnare a rispettare ogni singola scadenza prevista dal piano, altrimenti decadrà da ogni beneficio da questo derivante.

Lo Studio Legale Merlini & Associati offre la propria professionalità per garantire al cittadino-consumatore l’assistenza tecnico-legale necessaria al fine di accedere, nonché ottenere le importanti agevolazioni che il piano del consumatore prospetta.