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Studio Legale Merlini e Associati | Finanziamenti e Leasing per le Imprese Danneggiate dal Coronavirus
Le Imprese Danneggiate dall'Emergenza Covid-19 hanno possibilità di accedere a 2 distinte moratorie per i Finanziamenti e i Leasing: Sospensione Generale Pagamenti e Protocollo Abi 
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Finanziamenti e Leasing per le Imprese Danneggiate dal Coronavirus

Finanziamenti e Leasing per le Imprese Danneggiate dal Coronavirus

Finanziamenti e Leasing per le Imprese Danneggiate dal Coronavirus

Le Imprese Danneggiate dall’Emergenza Covid-19 hanno possibilità di accedere a 2 distinte moratorie per i Finanziamenti e i Leasing:

  1. Sospensione Generale Pagamenti – l’art. 56 del D.L. 18/2020, in corso di conversione, prevede la sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento dei canoni di leasing o delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza tra il 17.03.2020 e il 30.09.2020
  2. Protocollo Abi – in alternativa, le Pmi possono accedere alla moratoria prevista dal Protocollo Abi.
    Per i finanziamenti in essere al 31.01.2020, le banche possono sospendere il pagamento della quota capitale di mutui e leasing e allungare la scadenza del finanziamento.

Coronavirus – Caratteristiche Finanziamenti Leasing per le Aziende Colpite

Aspetti Contabili delle Moratorie per i Finanziamenti e i Leasing

Per gli Effetti in Bilancio delle Moratorie, il Principio OIC 19 distingue il trattamento contabile a seconda che si tratti o meno di una modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito e a seconda che l’impresa applichi o meno il criterio del costo ammortizzato. Le moratorie previste dal D.L. 18/2020 e dall’accordo ABI non dovrebbero essere considerate una modifica sostanziale dei termini
contrattuali, in quanto determinano di fatto il solo differimento temporaneo (fino a 6 o 12 mesi) del rimborso delle rate. Prolungamento durata del contratto.

L’Appendice A del Principio OIC 19 (par. A.7)

Tale appendice precisa che una moratoria che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale, implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguente prolungamento della durata del contratto.

Imputazione della Moratoria per Coronavirus

In seguito alla Moratoria per Coronavirus deve essere rimodulata l’Imputazione a Conto Economico dei Canoni di Leasing Residui al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone.

Rimodulazione del maxi-canone

La rimodulazione del maxi-canone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto.

Costo Residuo del Contratto di Leasing

In sostanza, l’impresa deve calcolare il Costo Residuo del Contratto di Leasing, dato dalla somma dei canoni ancora da corrispondere alla data della sospensione, dagli interessi che maturano sul debito residuo durante il periodo della sospensione e dalla quota di maxi-canone ancora da ammortizzare al momento della sospensione.

Riscatto
Tale Costo Totale deve essere ripartito sull’intera durata residua del contratto a partire dal periodo di sospensione e fino alla data del riscatto finale; in questo modo la quota parte di competenza del costo totale è imputata a conto economico anche nel periodo di sospensione.

Al momento opportuno forniremo adeguata consulenza in sede di redazione del bilancio annuale o di bilanci infrannuali.